CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA
UFFICIO FAUNA STANZIALE ED AVIFAUNA MIGRATORIA
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OSSERVAZIONI BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO 2017-18 REGIONE SICILIA
ART. 4
Preapertura Tortora e Merlo : 2 – 3 – 9
Preapertura Colombaccio e Coniglio : 2 – 3 – 6 – 9 – 10
Preapertura Gazza e Ghiandaia : 2 – 3 –6 – 9 – 10
Nelle giornate di preapertura è consentito l’uso del cane per riporto per la caccia all’avifauna.
Come per l’anno scorso è possibile una preapertura di cinque giornate alla specie Colombaccio, in ragione della tendenza particolarmente favorevole della specie in Sicilia. Oltre a concedere, quindi, i giorni 02, 06 e 10 Settembre è auspicabile tenere aperta la caccia anche nelle giornate del 03 e 09 Settembre.
Mezza giornata Coniglio Selvatico
Considerato che dall’annata 2014/2015 sono state accorciate, a piccoli passi, 15 giornate di caccia al Coniglio e precisamente con le seguenti date di chiusura:
14 Dicembre 2014
06 Dicembre 2015
04 Dicembre 2016
30 Novembre 2017
considerato, altresì, che durante questo anno non si sono verificate morie di conigli dovute alle ben note malattie e che il ciclo riproduttivo registra nei mesi di Luglio ed Agosto il minimo di attività, dal punto di vista biologico, è utile anticipare l’inizio dell’attività venatoria, per cui si propone, di togliere le mezze giornate portandole a giornate intere.
Apertura generale
Caccia al Colombaccio : dal 17 Settembre 2017 al 25 Gennaio 2018
La specie è oggetto di preapertura nella proposta della Regione per 3 giornate. In questa proposta le giornate sono 5. E’ necessario sottrarre solo le giornate utilizzate in preapertura e non un periodo intero di 15 giorni. Quindi, secondo la presente proposta si devono sottrarre solo 5 giornate, che venendo scelte alla fine di gennaio sono il 31, il 29, il 28, il 27 ed il 25. La caccia può quindi essere chiusa il 24 gennaio 2018.
Merlo : dal 17 Settembre al 27 Dicembre 2017
Caccia all’allodola: togliere caccia in sola forma vagante.
La bozza di CV prevede la caccia all’allodola solo in forma vagante che riteniamo necessario eliminarla, poiché la caccia all’allodola si svolge per tradizione in TUTTA ITALIA da appostamento temporaneo con uso di richiami manuali, acustici a bocca o a mano, uso di civette e falchi di plastica, e altri richiami che simulano la specie, come stampi, giostre, frullini o macachi.
Stagione di caccia uccelli acquatici:
spostare apertura al 17 settembre, eventualmente solo da appostamento temporaneo.
La bozza prevede ancora inspiegabilmente l’apertura della stagione di caccia all’1 ottobre. Come affermato già da alcuni anni, questa penalizzazione è del tutto immotivata per le seguenti evidenze scientifiche e giuridiche:
- Nessun rilievo è pervenuto dal Ministero Ambiente, in relazione alla Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, a nessuna regione italiana che ha stabilito l’apertura della stagione venatoria per TUTTI gli uccelli acquatici dalla terza domenica di settembre. Si ricorda che quest’apertura della caccia per gli uccelli acquatici, è vigente in Friuli, Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Calabria e Puglia.
- La Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014 conteneva in origine parti riguardanti anche la stagione di caccia per queste specie, ma, alla luce dei documenti europei Key Concepts e Guida alla disciplina della Caccia UE, queste parti sono state del tutto stralciate.
- Al 17 settembre tutte le specie di uccelli acquatici sono fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts, solo il porciglione termina la stagione di nidificazione e cure parentali nella seconda decade di settembre, ma utilizzando, per soli 3 giorni, la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e riconosciuta dall’ISPRA quale facoltà delle regioni, è possibile aprire la stagione venatoria il 17 settembre.
- La Regione Sicilia, nella propria bozza, concede l’inizio della caccia vagante alla quaglia, alla volpe, al coniglio e alla tortora dal 17 settembre. In questo modo deve già discostarsi dal parere ISPRA che chiede l’apertura generale della caccia vagante all’1 ottobre per tutte le specie. La motivazione ISPRA per questa proposta è generica e riferita al “disturbo” alla fauna. La Regione Sicilia può quindi sostenere nello stesso modo l’apertura al 17 settembre anche per gli uccelli acquatici, anche per quanto esposto al punto sotto.
- La Regione Sicilia ha istituito un numero esorbitante di aree a divieto di caccia situate in zone umide, cui si aggiunge l’incredibile trasformazione di tutti i siti Natura2000 in aree chiuse all’esercizio venatorio, tra le quali vi sono numerosissime zone umide. Ne consegue che l’avifauna acquatica presente o in transito in Sicilia ha a disposizione migliaia di ettari di laghi, fiumi, dighe, lagune, foci, stagni temporanei, a zero disturbo venatorio.
Con le suddette argomentazioni è perfettamente motivabile il discostamento dal parere ISPRA e aprire la caccia alle specie acquatiche il 17 settembre, con la possibilità di prevedere l’appostamento temporaneo fino all’1 ottobre.
Divieto di caccia all’alzavola negli ATC SR2, RG2 e TP2
La specie Alzavola è l’anatide più comune in Sicilia, e per questo è la specie più abbattuta dai cacciatori siciliani fra gli anatidi (vedi dati prelievo regione Sicilia). Il divieto totale di caccia negli ATC sopra citati risulta assolutamente inaccettabile e infondato scientificamente. La proposta ISPRA di divieto si basa sulla possibile confusione con l’anatra marmorizzata. L’anatra marmorizzata si è insediata per la prima volta in Sicilia in zone umide che allora erano aperte alla caccia (pantano Leone nel 2001 e pantani della Sicilia sud orientale nel 2006) ritornandovi in anni successivi, sempre in cui la caccia era aperta. In particolare nel pantano Leone la chiusura della caccia ha coinciso con la scomparsa dell’anatra marmorizzata. Questi dati scientifici fondati sul metodo sperimentale confermano che il divieto di caccia non è un provvedimento idoneo per la protezione dell’anatra marmorizzata, mentre lo sarebbero ben di più la salvaguardia degli habitat naturali e la loro corretta gestione. Le argomentazioni sopra esposte sono sufficienti per discostarsi dal parere ISPRA, ma si possono aggiungere regolamenti prudenziali che accolgono le istanze di cautela senza divieti totali di caccia, ad esempio apertura posticipata al 1 novembre COME DA DECRETO 442. Chiediamo, pertanto. di rivedere questo provvedimento riammettendo la caccia all’Alzavola negli ATC TP2, SR2 e RG2. Siamo a disposizione per fornire le necessarie motivazioni
Specie Combattente: modificare le stagioni di caccia come sotto riportato.
- Combattente: consentire la caccia dal 17 settembre al 30 ottobre. La proposta di apertura all’1 ottobre non è corretta poiché la migrazione della specie avviene in agosto-settembre con coda fino a metà ottobre. Le uniche giornate in cui è ragionevolmente possibile cacciare la specie sono quelle dell’apertura generale in settembre e poche giornate successive.
Specie Beccaccia data di chiusura
La data del 31 gennaio risulta fuori di una decade rispetto al dato Key Concepts oggi vigente, anche con l’utilizzo della decade di sovrapposizione. La caccia dovrebbe quindi chiudere il 20 gennaio. Tuttavia due risultati importanti recentemente raggiunti da FEDERCACCIA consentono, se utilizzati nel modo corretto, di tentare un discostamento anche dal dato KC. La prima di natura giuridica è la sentenza del TAR Marche 0271/2017 del 5 aprile 2017, in cui le date della legge 157 sono ritenute un riferimento corretto, e il discostamento dal parere ISPRA con dati complessivi dell’areale di una specie sono ritenuti validi, e l’altro è lo studio con telemetria satellitare presentato a Pico Island Azzorre PT in maggio 2017 in cui 5 anni di ricerche FIDC hanno dimostrato che il dato KC vigente oggi non è corretto e che la migrazione prenuziale della specie comincia più tardi. Quest’Ufficio è a disposizione per collaborare alla stesura delle motivazioni in discostamento dal parere ISPRA.
ART. 9 – Piano di Abbattimento
Il limite giornaliero di 2 Beccacce può essere portato a 3.
Manca limite per Moretta che può essere di 3 capi al giorno e 15 stagionali. Il limite sia giornaliero, sia stagionale per mestolone, canapiglia e beccaccino non è richiesto da ISPRA, si può lasciare un limite generale di 8 capi di anatidi, analogo a quello della Regione Calabria.
ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l’uso del Furetto
Considerata la forte tradizione di una gran parte di cacciatori Siciliani sull’utilizzo del Furetto e considerata, anche, la conformazione territoriale delle Province oggetto della caccia con il Mustelide, è necessario poterlo utilizzare per la presenze capillare di tane, per cui si propone di autorizzare in detti ATC la caccia con il Furetto nel seguente periodo :
dal 17 Settembre 2017 al 29 Ottobre 2017.
ART. 15 – Divieti e prescrizioni
Divieto di caccia ai cacciatori non residenti in Sicilia e regolarmente iscritti agli ATC peggiorativo rispetto allo scorso anno: cancellare tutta la disposizione.
- La Regione Sicilia, non solo ripropone nuovamente il divieto di caccia in preapertura nei territori degli Ambiti ai cacciatori non residenti in Sicilia, regolarmente iscritti negli ATC siciliani, ma addirittura amplia i divieti a ben due intervalli di tempo successivi alla preapertura. Tale proposta è del tutto campata in aria e inaccettabile sotto ogni profilo. Si rammenta che l’iscrizione a questi ATC avviene mediante calcolo di densità venatoria, quindi la presenza di questi cacciatori è stabilita secondo i principi della caccia programmata ( L.R. 33/97 ) e non in sovrannumero rispetto alla densità sopportabile. Per questo motivo i cacciatori non residenti in Sicilia sono tenuti al pagamento dell’intera tassa regionale, ma sono privati del diritto di cacciare nel periodo di preapertura e addirittura in un periodo di fondamentale importanza per la migrazione post nuziale di numerose specie cacciabili, come l’Allodola, i Tordi, la Beccaccia, gli Anatidi e altri acquatici. Appare davvero sconcertante che l’Amministrazione Regionale assecondi gli egoismi di pochi gruppi di cacciatori siciliani, rinunciando all’applicazione dei principi di giustizia. Si ritiene ben più urgente un impegno dell’Amministrazione per la sorveglianza sui reati venatori, in atto in Sicilia sia da parte dei cacciatori non residenti sia da parte dei cacciatori siciliani.
NUOVA PROPOSTA E QUINDI NUOVO ARTICOLO DA AGGIUNGERE
Inserire l’articolo che consente la caccia sulla spiaggia del mare.
In Sicilia è noto che il 95% delle aree umide è vietato alla caccia. Le regioni Calabria, Puglia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Marche consentono regolarmente la caccia sulla spiaggia del mare, in particolare in Calabria esiste una disposizione precisa nel Calendario Venatorio, mentre in Lazio è addirittura presente nella Legge Regionale. L’assenza della disposizione in Sicilia può portare a controversie con le Capitanerie di Porto, quindi si chiede di inserire il seguente articolo: Dal 15 ottobre al 31 gennaio è consentita la caccia sulla spiaggia del mare all’avifauna acquatica, con capanno posto sulla spiaggia e stampi nelle acque marine entro i 100 metri dalla battigia. Devono essere rispettate le distanze di legge da strade, abitazioni e aree protette.
ALLEGATO “B”
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Ex Riserva Naturale Pantani della Sicilia Sud Orientale: togliere la disposizione errata nella parte della Provincia di Ragusa.
Nella parte riguardante le aree protette della Provincia di Ragusa è incredibilmente ancora presente tra le aree denominate “Riserve Naturali” la “Riserva dei Pantani della Sicilia Sud Orientale”, annullata dal TAR Catania dopo pronunciamento della Corte Costituzionale. Sorprendentemente nella parte della Provincia di Siracusa la stessa area è correttamente denominata “Ex Riserva”, si ricorda che si tratta di zona trans provinciale quindi la Riserva è stata cancellata in ambedue le province.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO L’UFFICIO AVIFAUNA MIGRATORIA E’ A DISPOSIZIONE PER FORNIRE LE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DEL DISCOSTAMENTO DAL PARERE ISPRA
Ufficio Avifauna Migratoria Il Presidente
Dott. Michele Sorrenti Giuseppe La Russa