RICHIESTE CALENDARIO VENATORIO 2014-2015 SULLE SPECIE BECCACCIA, TORDO ED UCCELLI ACQUATICI.

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA

UFFICIO AVIFAUNA MIGRATORIA

 

Racalmuto 27 Dicembre 2014

Spett.le Avv. Antonino Caleca

Assessore Risorse Agricole ed Alimentari 

P A L E R M O

 

Spett.le  Dott.ssa Rosaria Barresi 

Spett.le  Dr. Salvatore Gufo 

P A L E R M O

  

Oggetto : Calendario Venatorio 2014/2015.

Nel ribadire quanto espresso nel nostro Comunicato del  10 Dicembre u.s. , con la presente  chiediamo ancora una volta di riformulare le date di chiusura della caccia alla Beccaccia, del Tordo Bottaccio, del Tordo Sassello, della Cesena e degli uccelli acquatici, in armonia con le norme europee, come da sempre proposto da Federcaccia.

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DALLA REGIONE SICILIA INCREDIBILE ATTO ANTICACCIA SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA

UFFICIO AVIFAUNA MIGRATORIA

La Regione Sicilia ha emesso ieri un decreto con il quale anticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 10 Gennaio rispetto al 31, come previsto in precedenza dal Calendario Venatorio, assecondando e peggiorando una immotivata richiesta del Ministero dell’Ambiente.

I fatti : il Ministero dell’Ambiente ha inviato una richiesta ad alcune Regioni, che avevano stabilito nei rispettivi Calendari Venatori la chiusura della caccia al 31 Gennaio per Tordo Bottaccio, Cesena e Beccaccia, di anticipare, per detti selvatici,  la chiusura della caccia “almeno” al 20 Gennaio  sulla base di una inesistente procedura europea.

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PANTANI DELLA SICILIA SUD ORIENTALE: PER LA CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIMA LA LEGGE SICILIANA SU PARCHI E RISERVE NATURALI

Finalmente è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati contro l’istituzione della riserva naturale nei pantani della Sicilia sud orientale. Per i cacciatori si apre una porta che sembrava chiusa: la legge istitutiva dei parchi e delle riserve in Sicilia (legge 98 del 6 maggio 1981) è stata dichiarata illegittima in due articoli importanti, perché si discosta dalla legge nazionale 394 nelle parti in cui devono essere coinvolti gli enti locali. La legge siciliana infatti è precedente a quella statale ma non è mai stata adeguata. 
Viene ribadito in modo definitivo che l’ambiente è materia di competenza statale e che le leggi regionali devono adeguarsi anche in relazione al coinvolgimento stretto dei comuni interessati dai progetti di istituzione delle aree protette.
Adesso la sentenza torna al TAR, che dovrà emettere un giudizio definitivo sui ricorsi, e tutto lascia intendere che verrà dichiarato nullo il decreto istitutivo della riserva naturale.
La FIdC Sicilia e l’Ufficio Avifauna Migratoria ringraziano tutti gli avvocati che hanno consentito questo successo. Per ora un bel segnale; non mancheremo di aggiornare in merito a ogni successivo evento. 

Ufficio Avifauna Migratoria FIdC

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