STUDIO LEGALE

AVV.TO ACCURSIO GAGLIANO

Corso Alberto Amedeo n. 74

90138 PALERMO

accursiogagliano@pecavvpa.it

 

Palermo, 21.03.2016

                                     Al Dirigente del SERVIZIO 7

Gestione Faunistica del Territorio

e.p.c..  Al Presidente della Regione Siciliana

All’Assessore Regionale dell’Agricoltura

Al Dirigente Generale

Oggetto: Richiesta di revoca  delle disposizioni (Prot. n. 5793 del 07.03.2016) aventi ad oggetto l’Art. 41 della L.R. 33/97, Zone Stabili di Tipo “B” di addestramento, allenamento e gare per cani.  Periodi  e modalità di effettuazione delle attività.

Formulo la presente nell’interesse della Federazione Italiana della Caccia -Regione Sicilia- in persona del legale rappresentante pro-tempore- Giuseppe La Russa, giusto mandato conferito, al fine di chiedere l’immediata revoca della Circolare di cui all’oggetto perché affetta da  incompetenza e  violazione di legge.

Ed invero, come è  noto, le zone cinologiche sono disciplinate dall’art. 41 della Legge Regionale 33/97;  tale norma rinvia al Regolamento Attuativo da emanarsi a cura del Presidente della Regione.

In esecuzione di  tale ultima disposizione il Presidente della Regione Siciliana emanava il  Decreto Presidenziale  17 settembre 2001, n. 18 (G.U.R.S. 9 novembre 2001, n. 53) recante il regolamento di attuazione delle zone stabili di tipo “A” e “B”:

Ed ancora,  le zone stabili di tipo B costituiscono parte integrante della pianificazione faunistico-venatoria ai sensi dell’art. 14, comma 4. L.R.33/97.

Ed infatti, il piano faunistico-venatorio Regionale -predisposto dall’Assessore Regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito l’Osservatorio faunistico siciliano- è  emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, (art. 15 L. R. 33/97), ed alla sua formazione e predisposizione, peraltro, concorrono le province e le autorità di parco (art.15 comma 8 L.R. 33/97)

Ciò detto, il provvedimento amministrativo  in oggetto, emanato dal Dirigente del Servizio 7 – Gestione Faunistica del Territorio- appare un provvedimento abnorme perché affetto da gravi vizi di legittimità.

La Circolare, a firma del Dirigente di Servizio,  si espone ad ampia censura perché  emanata, in palese violazione di legge, da un Ufficio, il  Dirigente del Servizio 7,  a cui nessuna norma di legge riconosce tale  facoltà   (per completezza espositiva si vuole evidenziare che il  Piano Faunistico -pag. 228- nel disciplinare le competenze degli organi Regionali riconosce al  Servizio 7 competenze in materia di attività inerenti la disciplina dell’esercizio venatorio e non riconosce, ovviamente, alcuna autorità normativa).

In buona sostanza, attraverso lo strumento di una “circolare dirigenziale”  si   pretende di regolamentare e, cosa ancora più grave, di porre delle limitazioni in una materia, quelle delle zone cinologiche, la cui  attuazione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Regione e le cui modalità di gestione sono previste dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Siciliana 2013/2018, attualmente in vigore.

Peraltro, proprio il Piano Faunistico Venatorio 2013-18 prevede il cosiddetto Piano di Monitoraggio (pag. 331) che consente di “verificare, controllare e valutare costantemente l’efficacia del piano durante gli anni dalla sua applicazione”. Tale importante funzione è affidata all’Osservatorio Faunistico Siciliano, solo organo deputato a proporre modifiche o correzioni al piano di programmazione venatoria.

Tutto ciò premesso e considerato -senza voler entrare nel merito della circolare la quale contiene delle asserzioni destituite da qualsivoglia supporto scientifico, assolutamente generiche, frutto di travisamento dei fatti, che ci riserva di confutare nelle eventuali sede competenti-  si chiede al Dirigente Del Servizio 7- Gestione Faunistica del Territorio- di revocare la circolare prot. 5793 del 07.03.2016 con riserva di adire l’autorità giudiziaria competente per il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo in parola.

Avv. Accursio Gagliano

nota n.5793_2016