IL TAR PALERMO, CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL CALENDARIO VENATORIO AD ECCEZIONE DELLA TORTORA SELVATICA, PRELIEVO DELLA BECCACCIA DAL 1° AL 10 GENNAIO ED ALLA PRECLUSIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA NEI TERRENI COLPITI DAGLI INCENDI.

Il Tar Palermo, Sezione II, ha emesso in data odierna l’ordinanza n.709/2021 sul  ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste incoato innanzi al TAR Catania il 30Agosto 2021 e successivamente riassunto davanti ala TAR Palermo volto all’annullamento del calendario venatorio 202021 /22.

Le scriventi Associazioni della Cabina di Regia-Sicilia ( AnuuMigratoristi, Federazione Italiana della Caccia e U.N. Enalcaccia P.T.) si sono costituite con atto di intervento ad opponendum nel summenzionato giudizio con il patrocinio degli  Avvocati, Accursio Augello ed Accursio Gagliano così come l’Unaves, difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza , i Liberi Cacciatori, ANCA ed Italcaccia, difesi dall’Avv. Alfio Barbagallo ed il Movimento Scelta Etica, difeso dagli Avvocati Giacomo Sgobba e Giuseppe Scaglione.

Co l’ordinanza in esame il Tar Palermo, Sezione II,  ha  accolto le censure delle associazioni ambientaliste limitatamente:

  • alla Tortora selvatica;
  • al prelievo della Beccaccia dal 1° al 10 Gennaio 2022
  • alla preclusione dell’attività venatoria su quei terreni colpiti in maniera diretta da eventi incendiari.

Il TAR Palermo ha pertanto confermato la legittimità del Calendario Venatorio 2020/2021

 UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO A TUTTI I CACCIATORI SICILIANI